Odg per la seduta n. 268 della commissione Lavoro, Previdenza Sociale
SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVIII LEGISLATURA --------------------


11ª Commissione permanente
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)


**268ª seduta: giovedì 7 ottobre 2021, ore 9


ORDINE DEL GIORNO

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione
Svolta

INTERROGAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO



MATRISCIANONOCERINOROMANOCATALFOGUIDOLINROMAGNOLI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Premesso che:

ai sensi del decreto legislativo n. 207 del 1996 è stato istituito l'indennizzo per la cessazione delle attività commerciali in crisi, che è stato, poi, più volte esteso e prorogato;

la misura consiste in un indennizzo corrisposto mensilmente, pari al trattamento pensionistico minimo (l'importo per il 2019 è di circa 513 euro), in occasione della cessazione definitiva di specifiche attività commerciali in favore dei titolari o collaboratori di un'impresa commerciale in crisi i quali, costretti alla chiusura dell'attività, non risultino ancora in possesso dei requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia;

ai sensi dell'art. 1, commi 283 e 284, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), la misura è stata resa strutturale con decorrenza 1° gennaio 2019;

considerato che:

con la circolare n. 77 del 24 maggio 2019, l'INPS, nel fornire istruzioni e chiarimenti su quanto disposto ai sensi della citata legge n. 145 del 2018, ha incluso tra i requisiti per accedere al beneficio la cessazione dell'attività dopo il 1° gennaio 2019;

la precedente proroga si era interrotta al 2016, erano rimasti dunque esclusi dal beneficio tutti coloro che avevano dovuto chiudere la propria attività commerciale tra il 2017 e il 2018, nonostante avessero contribuito al versamento della maggiorazione dello 0,09 per cento dell'aliquota contributiva;

con l'articolo 11-ter del decreto-legge n. 101 del 2019, convertito dalla legge n. 128 del 2019, la possibilità di ricevere l'indennizzo economico è stata estesa anche a coloro che hanno cessato definitivamente la propria attività commerciale tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018;

con circolare n. 4 del 13 gennaio 2020, l'INPS ha fornito chiarito che a partire dal 3 novembre 2019, data di entrata in vigore della citata legge n. 128 del 2019, possono presentare domanda di indennizzo, ai sensi della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni e integrazioni, anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l'attività commerciale dal 1° gennaio 2017 purché, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 e rinviando, per quanto riguarda requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento ed incompatibilità, alle istruzioni già fornite con la circolare n. 77 del 2019;

per una circoscritta platea di soggetti interessati questo significa che pur avendo essi conseguito i requisiti anagrafici nel 2017 ma avendo cessato l'attività lavorativa prima, ad esempio, nel 2016, sono comunque esclusi dal diritto all'indennizzo;

l'indennizzo per cessazione definitiva di attività commerciale è una prestazione economica, cui tutti coloro che esercitano l'attività commerciale contribuiscono con il versamento di una maggiorazione, finalizzata ad accompagnare fino alla pensione di vecchiaia coloro che lasciano definitivamente l'attività;

considerato altresì che della problematica è stato investito anche il Presidente del Consiglio dei ministri che si è impegnato a rappresentare al Ministro in indirizzo le criticità che questa categoria sta affrontando,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi affinché siano stanziati, nel prossimo disegno di legge di bilancio, i fondi necessari a risolvere la problematica.


(3-02834)